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Questa Carta dei Diritti del Passeggero promossa
dall'Enac enuncia i diritti di chi vola, confermando l'attenzione
delle Autorità preposte alla vigilanza del trasporto aereo alle
esigenze del singolo utente e si afferma come uno degli strumenti
più avanzati nella tutela dei diritti degli utenti, mettendo l'Italia
all'avanguardia nel panorama comunitario e internazionale.
Terza edizione
Il BIGLIETTO AEREO costituisce prova della conclusione
del contratto di trasporto; quest'ultimo è regolato, oltre che
dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali
di Trasporto (CGT) che il passeggero deve poter consultare nelle
agenzie di viaggio, nelle agenzie delle compagnie aeree e presso
i banchi delle compagnie aeree in aeroporto. Un estratto delle
CGT è riportato in allegato al biglietto ed assume generalmente
la dizione di "Condizioni di contratto".
LA PRENOTAZIONE DEL VOLO
Dove si effettua:
- nelle agenzie di viaggio
- nelle agenzie e filiali di compagnia aerea
- telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l'agenzia
di viaggio
- via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree
Il passeggero ha il diritto di ricevere dalla compagnia aerea
o dal suo rappresentante informazioni su:
- compagnia aerea che effettivamente svolgerà il collegamento
- tipo di aeromobile
- orari dei voli e tariffe con relative regole
- modalità di assistenza per i passeggeri disabili e per i minori
non accompagnati
- comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R."- Passenger
Name Record)
Se prenota in agenzia di viaggio il passeggero può richiedere
le videate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al
fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano
la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio,
e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole. La
prenotazione diventa definitiva solo
con l'emissione del biglietto. Il contratto di trasporto si perfeziona
con L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO, da effettuarsi entro i termini indicati
all'atto della prenotazione.
Il passeggero ha il diritto di essere informato dalla compagnia
aerea o dal suo rappresentante sulle norme che regolano il trasporto.
In caso di acquisto del biglietto elettronico (sistema di acquisto
per via elettronica, anziché con il normale biglietto, pagabile
mediante carta di credito, e successivo ritiro della car ta d'imbarco
direttamente all'accesso in aereo) il passeggero ha il diritto
di ricevere da par te della compagnia aerea la ricevuta del viaggio
(Itinerary Receipt) con i dati relativi al passeggero, al volo
e con le stesse informazioni contenute nel biglietto aereo tradizionale.
COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO IN CASO DI SOVRAPRENOTAZIONE
NEI VOLI DI LINEA (OVERBOOKING)
REGOLAMENTO COMUNITARIO 295/91
Nel caso in cui al passeggero in partenza da un aeroporto comunitario
venga negato l'imbarco a causa di una sovraprenotazione operata
dalla compagnia aerea, nonostante egli sia in possesso di regolare
biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia presentato nei
tempi previsti per l'accettazione, egli ha il diritto di scegliere
tra:
- Rimborso senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte
del viaggio non effettuata
- Volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione
finale
- Volo alternativo ad una data successiva a lui più conveniente
Nel caso
in cui al passeggero, su un volo sovraprenotato, venga offerta
la possibilità di viaggiare in una classe inferiore a quella per
la quale ha pagato il biglietto, egli ha il diritto ad un rimborso
della differenza di prezzo.
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare
immediatamente, dopo il negato imbarco e senza che il passeggero
lo richieda:
o per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit. 290.440).
Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta
al passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo
l'orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può
essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220)
o per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit. 580.880).
Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta
al passeggero di arrivare a destinazione non oltre quattro ore
dopo l'orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione
può essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440). La compensazione
verrà pagata in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni
di viaggio e/o altri servizi. La misura della compensazione potrà
essere limitata al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione
finale. In aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà assicurare,
a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia stato negato
l'imbarco:
1. una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
2. pasti e consumazioni in congrua relazione all'attesa del volo
alternativo
3. nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata
sistemazione in albergo.
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso,
la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all'organizzatore
che a sua volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale
è responsabile per l'adempimento del contratto.
RITARDATA PARTENZA E CANCELLAZIONE DEL VOLO
Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea,
dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza
passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla
conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque
entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni
saranno fornite almeno ogni 30 minuti. In caso di cancellazione
del volo il passeggero ha il diritto di richiedere la risoluzione
del contratto e quindi di ottenere il rimborso per la parte non
usata del biglietto, salvo ulteriori azioni risarcitorie in caso
di imputabilità della cancellazione al vettore. In alternativa
il passeggero ha titolo a raggiungere la destinazione finale comunque
con mezzo aereo, compresa l'utilizzazione di voli operati da altri
vettori, seppure in data successiva e comunque non oltre la validità
del titolo di viaggio. Tale opportunità è nella disponibilità
del passeggero, che in ogni caso deve essere assistito dalla compagnia
così da ridurre al massimo il disagio subito.
Qualora la causa della ritardata partenza, anche per la riprotezione
di passeggeri di voli cancellati, sia imputabile alla compagnia
aerea, il passeggero avrà diritto a:
o una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
o pasti e consumazioni in congrua relazione all'attesa
del volo
o adeguata sistemazione in albergo
VIAGGIO TUTTO COMPRESO
Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla combinazione
di almeno due dei seguenti elementi: "volo aereo", "alloggio",
"altri servizi", e comprendente almeno una notte (Direttiva 90/314/CEE
e Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.1995), sarà l'organizzatore
con il quale il passeggero ha stipulato il contratto ad assicurare
al passeggero stesso ogni tipo di assistenza. Per questa tipologia
di viaggi il passeggero ha il diritto di sapere che:
o deve ricevere dall'organizzatore precise informazioni
sul viaggio
o l'opuscolo informativo deve indicare in modo chiaro,
tra le altre cose, la destinazione, l'itinerario, la sistemazione
alberghiera, i pasti, il prezzo, nonché informazioni generali
in materia di documenti di espatrio e visto d'ingresso
o le informazioni contenute nell'opuscolo sono vincolanti
per l'organizzatore
o il passeggero deve ricevere una copia del contratto di
vendita con il timbro o la firma dell'organizzatore
o il passeggero ha il diritto di trasferire la propria
prenotazione ad un'altra persona dandone notizia all'organizzatore
entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza
o il prezzo pattuito non può essere variato a meno che
ciò non sia espressamente previsto dal contratto. In tal caso
l'eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo
originario e non può aver luogo nei 20 giorni che precedono la
partenza
o prima della partenza, nei casi di recesso previsti dal
contratto o per la cancellazione del pacchetto non per colpa del
passeggero, questi ha il diritto di scegliere un altro pacchetto
turistico equivalente (stesso impor to riportato nel catalogo)
o di qualità superiore senza supplemento di prezzo.
Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo fosse di qualità inferiore,
il passeggero ha titolo al rimborso della differenza L'organizzatore
è responsabile per qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali,
pertanto qualsiasi azione dovrà intraprendersi nei confronti dell'organizzatore
stesso. Il passeggero può sporgere reclamo mediante raccomandata
con avviso di ricevimento indirizzata all'organizzatore entro
e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.
IL CONTRATTO DI VIAGGIO
Notizie utili
ASTOI, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI e FIAVET, Associazioni di Categoria
che rappresentano i Tour Operator e le Agenzie di Viaggi italiane,
hanno adottato un modello contrattuale comune per la compravendita
di pacchetti turistici. Il contratto concordato e standardizzato
presenta svariati vantaggi per chi vende e per chi compra:
1.UNIFICA le procedure di contrattazione per tutte le Associazioni
del comparto;
2.GARANTISCE il rispetto della legislazione di settore e di quella
più generale prevista a tutela del Consumatore.
3.SEMPLIFICA le attività del banco dell'Agenzia di Viaggi; L'art.
del 6 D.Lgs. 111/95 impone che il contratto di compravendita di
pacchetto turistico venga redatto per iscritto. Ciò per soddisfare
l'esigenza di documentazione del rapporto contrattuale tra Tour
Operator e Cliente intermediato dall'Agente di Viaggio. Qualora
insorga un contenzioso, la forma scritta del contratto assicura
un mezzo di prova fondamentale.
Inoltre, nell'eventualità di insolvenza o fallimento del Tour
Operator o dell'Agente di Viaggio, o di fronte ad emergenze che
impongano il rimpatrio anticipato dei turisti da Paesi extracomunitari,
solo l'esibizione del contratto dà titolo per richiedere l'intervento
del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto
turistico (DPR 349/99).
Dove si trova il modulo di contratto.
Il modulo è disponibile nelle Agenzie di Viaggio e può essere
scaricato dai siti www.astoi.com,
www.assotravel.it,
www.assoviaggi.it,
e www.fiavet.it.
Come si presenta il modulo
Ogni modulo consta di 4 pagine che riportano sul retro le Condizioni
Generali di compravendita di pacchetto turistico unificate. Le
prime due pagine sono identiche fra loro (una copia resta al Cliente
l'altra all'Agenzia di Viaggi) e lo stesso vale per le ultime
due. Il Cliente deve ricevere entrambe le sue copie ma in tempi
differenti:
1. Le prime due pagine contengono la proposta di acquisto
di pacchetto turistico formulata dal Cliente al Tour Operator,
che rappresenta ancora una fase precontrattuale: il contratto
non è ancora pienamente e completamente definito.
2. Le ultime due pagine contengono la conferma del servizio
acquistato, che si ha solo quando il Tour Operator invia risposta
affermativa sulla disponibilità dei servizi che il Cliente ha
richiesto.
Solo a questo punto l'Agente di Viaggio, vistata la conferma,
potrà consegnarla al Cliente.
Questo è il contratto definitivo: solo dal momento della conferma
si può considerare esistente un vincolo contrattuale tra Consumatore
e Tour Operator. Al momento della prenotazione sarà richiesto
il versamento di un acconto in misura non superiore al 25% del
prezzo forfetario del pacchetto. Dopo aver rilasciato al Cliente
le sue copie del contratto, l'Agente di Viaggio è tenuto a conservare
gli originali per cinque anni, come richiesto dalla Legge.
Come viene compilato il modulo
Nelle pagine di proposta e di conferma, in alto a sinistra, c'è
lo spazio per tutte le informazioni relative all'Agente di Viaggio
intermediario. Un compilazione corretta e completa di questa sezione
consente di distinguere gli Agenti di Viaggio regolarmente autorizzati
da eventuali abusivi, primo presupposto di sicurezza e tutela
per il Cliente nonché di intervento del summenzionato Fondo nazionale
di garanzia. Tanto nella pagina di proposta quanto in quella di
conferma, vengono poi indicati:
1. i dati anagrafici del Cliente/Clienti;
2. la descrizione del servizio pacchetto turistico, specificando
se si tratta di una proposta "da catalogo" o "fuori catalogo";
3. quando, per la particolarità e le caratteristiche del pacchetto
turistico, è plausibile un impegno più vincolante per il Cliente,
questi formula espressamente al Tour Operator per il tramite dell'Agenzia
di Viaggi una "proposta impegnativa", valida per un determinato
periodo di tempo che viene indicato per iscritto nel modulo: è
qui normalmente richiesto al Cliente di versare una somma di denaro.
L'Agente di Viaggio compilerà inoltre le tabelle degli importi
richiesti al Cliente, ricordando che il pacchetto turistico ha
sempre un costo unitario e forfettario cui si possono aggiungere
altre voci riguardanti, ad esempio, il costo individuale di apertura
pratica ed eventuali polizze assicurative aggiuntive.
Se il Cliente è un cittadino comunitario, la Legge prevede che
egli riceva anche le informazioni sulle eventuali formalità doganali
e profilassi sanitarie richieste compilando la relativa sezione
del modulo.
La firma del Cliente sulla proposta viene richiesta in due sezioni:
la prima firma è di formale accettazione del modulo contrattuale,
la seconda di specifica accettazione del catalogo o del programma
fuori catalogo e di tutti i loro elementi e contenuti informativi.
Il modulo di contratto è a questo punto correttamente compilato
ed in grado di assolvere alla sua funzione di base per una vacanza
tranquilla e serena.
RESPONSABILITA' RELATIVE AL BAGAGLIO
TRASPORTI INTERNAZIONALI (Convenzione di Varsavia del 1929
e protocolli aggiuntivi) Per lo smarrimento o i danni al bagaglio
registrato (consegnato al momento dell'accettazione) il passeggero
ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento
fino a 17 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* - circa 24 Euro
pari a circa Lit. 46.470 per chilogrammo - salvo il caso di maggiore
dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel
caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero
ha diritto ad un risarcimento fino a 332 DSP* - circa 461 Euro
pari a circa Lit. 892.000 - per passeggero.
TRASPORTI NAZIONALI (Codice della navigazione, leggi e disposizioni
successive)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il
passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento
fino a 222,08 Euro (Lit. 430.000) per ciascun bagaglio registrato,
oppure fino a 17,04 Euro (Lit. 33.000) per chilogrammo, salvo
il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel
caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero
ha diritto ad un risarcimento fino a 1007,09 Euro (Lit. 1.950.000)
per passeggero.
MODALITA' PER I RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO
La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta
ed immediata all'atto della riconsegna o al momento in cui la
riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata su appositi
moduli (PIR - Property Irregularity Reports), disponibili presso
l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia,
a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
- entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
- entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia,
a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro 3 giorni dalla riconsegna
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro 7 giorni dalla riconsegna
Reclami per danni al "bagaglio non registrato":il diritto
al risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque il passeggero
ha l'onere di dimostrare che il danno è stato determinato da causa
imputabile alla compagnia
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro due anni dall'arrivo a destinazione
Reclami per danni al "bagaglio registrato": il diritto al
risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
- entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile,
a meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti abbiano
diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili
per evitare il danno);
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
- entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile
a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente
adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il
danno).
RESPONSABILITA' RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE
(REGOLAMENTO COMUNITARIO 2027/97):
Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree comunitarie
non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti nei
confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni
personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari
a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia comunitaria
ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla
responsabilità oggettiva.
La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi, in proporzione
al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione dell'avente
titolo all'indennità. In caso di morte l'anticipo non sarà inferiore
a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro pari a circa Lit. 40.313.150
- a passeggero.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro
l'Unione Europea e che non intendono applicare tale sistema risarcitorio
hanno l'obbligo di informare i passeggeri di tale situazione direttamente
o tramite le agenzie, nonché di illustrare loro il regime seguito.
In tal caso la responsabilità delle compagnie non comunitarie,
che imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge
274/88) a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit.
268.754.300 - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti
a fluttuazioni rispetto all'Euro (utilizzata la quotazione del
1° febbraio 2001: 1 DSP = 1,388 Euro)
GESTIONE DEI RECLAMI
Forma: fermo restando quanto specificatamente previsto per i "viaggi
tutto compreso" e per il "bagaglio", il reclamo deve essere inoltrato
immediatamente agli uffici aeroportuali della compagnia aerea
o del suo rappresentante:
- verbalmente (anche telefonicamente)
- per nota scritta (in italiano o in una lingua ufficiale della
Unione Europea)
- per fax
- per posta elettronica
- alla segreteria telefonica
Le informazioni sulle modalità di reclamo devono essere fornite:
- dal personale a contatto con l'utenza, che deve risultare identificabile
- dal personale addetto al servizio di supporto alla compilazione
- telefonicamente (numero di telefono ripor tato sul biglietto
e pubblicizzato in aerostazione)
- in occasione delle comunicazioni istituzionali
- via Internet
Diritto di riscontro al reclamo:
La compagnia aerea, o il suo rappresentante, deve:
- rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni (da data
protocollo interno)
- proporre la possibilità di una conciliazione extragiudiziale
- elaborare un resoconto annuale di tutti i reclami ricevuti,
a disposizione degli utenti
Contenuto minimo del riscontro:
- data e luogo - indicazione avvenuta ricezione
- termini previsti risoluzione reclamo
- identificazione struttura o persona incaricata
- indicazioni per ulteriori informazioni
- riassunto iter e possibilità di appello
Presso la Direzione Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile (ENAC) - Viale del Castro Pretorio. 118 - 00185 Roma
è istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito di verificare
le azioni poste in essere a tutela del passeggero e di procedere
all'aggiornamento della Carta dei Diritti in occasione di variazioni
normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti nonché
eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e
degli operatori del settore possono essere rivolti agli uffici
delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile ubicati all'interno dell'aeroporto.
Ente Nazionale per l' Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma
Tel. +39 06 445961-1
Fax +39 06 44596481
Web:www.enac-italia.it
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