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D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (1).
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1995, n. 88.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 24
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE Consiglio del 13
giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto
compreso»; Considerata la necessità di provvedere all'attuazione
della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del
bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari
esteri e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:.
1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui
agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le
disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (2).
(2) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.
2. Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa
del «pacchetto turistico».
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso «pacchetto
turistico» non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente decreto.
3. Organizzatore di viaggio
1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), realizza la combinazione
degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti
turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), nei limiti ivi stabiliti.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente
o tramite un venditore.
(3) Riportata al n. XV.
(3) Riportata al n. XV.
4. Venditore
1. Ai fini del presente decreto il venditore è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), vende, o si obbliga
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art.
2 verso un corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), nei limiti ivi stabiliti.
(3) Riportata al n. XV.
(3) Riportata al n. XV.
5. Consumatore
1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche
da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
6. Forma del contratto di vendita di pacchetti
turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in
forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
7. Elementi del contratto di vendita di pacchetti
turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora
sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con
relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco
nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile
non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia
di cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale
idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori
e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore
al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali
di cui all'art. 12.
8. Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili
ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia
di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio,
nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile
in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con
il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione
a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento
del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza,
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente
alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale
dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
9. Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica
in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo,
la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione,
la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la
sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto
e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli
obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto
e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del
termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita
il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
del 15 gennaio 1992, n. 50 (4), nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore
e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a
meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano
comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione
del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno
specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
(4) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.
10. Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti
dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o
al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del
pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del
prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
11. Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione
delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli
aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore
al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al
comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza.
12. Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha
diritto a quanto previsto nell'art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore
o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti
dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate,
salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore
non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
13. Diritti del consumatore in caso di recesso
o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti
dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato
prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa
del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore
previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso
o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato
in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista
per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in
ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
14. Mancato o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore
e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo
le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o
inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
15. Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932,
n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806 (5),
e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.),
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (6), per ogni
altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore,
così come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza,
salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
(5) Riportata alla voce Ferrovie dello Stato.
(6) Riportata alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli
di linea.
16. Responsabilità per danni diversi da quelli
alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma,
del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso
dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di
nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge
27 dicembre 1977, n. 1084 (7).
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles
il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977,
n. 1084 (7) e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno
dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
(7) Riportata alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli
di linea.
(7) Riportata alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli
di linea..
17. Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità
di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli
la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo imputabile.
18. Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore,
sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso
i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga.
19. Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. 2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
20. Assicurazione
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti
dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o
al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del
pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del
prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
21. Fondo di garanzia
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo
- un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza
o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso
del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di
viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5%
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro,
al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata
ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione
e di funzionamento del fondo.
22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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